Testo
unificato proposto dal relatore – Aprile 2003
Art. 1
1.
La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione detta i principi ed i
criteri direttivi in materia di assistenza psichiatrica e di tutela dei malati
psichici.
2.
Ogni cittadino, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 della
Costituzione, ha diritto alla tutela della salute ed alla prestazione di cure
adeguate anche qualora non sia in grado di rendersi conto, temporaneamente o
permanentemente, del suo stato di malattia.
3.
Le regioni a statuto ordinario e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplinano i servizi di salute mentale nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi previsti dalla presente legge.
4.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a
statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 2
1.
Le attività di prevenzione e di cura delle malattie mentali sono svolte
per mezzo del Dipartimento di Salute Mentale ( DSM) e per l'età evolutiva dalle
Unità Operative Autonome di Neuropsichiatria Infantile ( UOMPI).
2.
Le Regioni godono di autonomia organizzativa e determinano gli indirizzi
per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture operative di cui al comma
1.
3.
Il DSM si articola nei due seguenti servizi :
a) Servizio territoriale, a cui
fanno capo il Centro di salute mentale (CSM) e la struttura Residenziale ad
Assistenza prolungata e continuata (
SRA);
b) Servizio Ospedaliero, a cui
fanno capo la Divisione di Psichiatria o Unità Operativa Ospedaliera di
Psichiatria ed i servizi ospedalieri di Pronto Soccorso Psichiatrico.
4.
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere
servizi diversi da quelli previsti dall'articolo 2 che in ogni caso devono rispettare i principi
stabiliti dalla presente legge per le
attività di prevenzione e di cura delle malattie mentali.
5. Ciascuna struttura operativa
del DSM deve essere dotata di equipes multidisciplinari, di cui è responsabile
il medico psichiatra.
6. I DSM effettuano gli interventi per la
prevenzione e la cura delle malattie mentali ed hanno responsabilità della cura
del malato e del suo recupero sociale in relazione al suo stato.
7. I DSM collaborano con le istituzioni scolastiche
per compiti di prevenzione delle malattie mentali e di informazione in favore
del corpo insegnante.
8. Per l'età evolutiva , che si
conclude con il compimento dei 18 anni di età, le attività di prevenzione e di
cura delle malattie mentali sono svolte dalle Unità Operative Autonome di
Neuropsichiatria Infantile (UOPI).
9.Le Regioni provvedono ad organizzare secondo
propri moduli operativi le UONPI.
Art. 3
1.
I centri di salute mentale ( CSM) hanno la responsabilità del malato in
tutti i suoi aspetti medici e psicologici, svolgono anche attività di urgenza e
assicurano turni di apertura in ogni giorno dell'anno.
2.
In particolare essi hanno il compito di:
a) curare le persone affette da
disturbi mentali a livello ambulatoriale e domiciliare, assicurando le terapie
farmacologiche e psicologiche necessarie al loro recupero e garantire
un'adeguata attività terapeutico-riabilitativa per le persone affette da
disturbi mentali in fase di subacuzie o di postacuzie;
b) organizzare e controllare
l'inserimento della persona affetta da disturbi mentali in fase cronica e non
assistibile a domicilio nelle strutture di tipo residenziale liberamente scelte
dalle persone stesse o dai suoi familiari o da chi ne è responsabile, anche se
non facenti parte del territorio di competenza dei DSM;
c) seguire e controllare il
passaggio del malato nelle varie strutture, tenendone costantemente informati i
familiari, ovvero il tutore ed i conviventi ed il medico curante;
d) collaborare con gli enti
locali e le altre agenzie per gli interventi sociali necessari per la
integrazione dei pazienti psichiatrici anche sotto il profilo lavorativo;
e) assicurare il servizio di
emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su 24, in ogni giorno
dell'anno, per le situazioni in cui sia richiesto un intervento domiciliare.
Art. 4
1.
La struttura residenziale con assistenza continuata ( SRA) è destinata
alle persone affette da disturbi mentali in fase postacuta, non assistibili a
domicilio, che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi, volontari
od obbligatori.
2.
La struttura residenziale con assistenza continuata ( SRA) deve essere
dotata di adeguati spazi verdi e di ricreazione, deve assicurare al malato
interventi medici, diagnostici e terapeutici, interventi psicologici,
psicoterapici e psicodiagnostici ed attività riabilitative.
3.
I malati destinati all'ospedale psichiatrico giudiziario sono
ricoverati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tali
strutture ad alta protezione.
Art. 5
1.
La divisione di psichiatria o Unità Operativa Ospedaliera di
Psichiatria, collocata nell'ambito dell' Ospedale Generale assicura
l'assistenza psichiatrica di diagnosi e di cura in fase di degenza ospedaliera
fino al completamento del ciclo terapeutico dell'episodio acuto.
2.
Le Regioni organizzano secondo propri modelli operativi la divisione di
cui al comma 1.
3.
Le Regioni (possono) provvedono ad istituire in ogni ospedale Generale
con Dipartimento Emergenza Accettazione un pronto soccorso psichiatrico.
Art. 6
1.
Le Regioni provvedono ad assicurare una adeguata continuità
terapeutica, attraverso modalità di collaborazione per mezzo di opportuni
protocolli operativi, tra il CSM e gli altri servizi territoriali ed
ospedalieri.
2.
Il CSM provvede all'elaborazione e all'attuazione del progetto
terapeutico individualizzato, nonché il coordinamento del percorso terapeutico
del paziente in carico.
Art. 7
1.
Ogni accertamento e trattamento sanitario obbligatorio deve essere
effettuato dopo che sia stata svolta ogni azione e che sia stato attuato ogni
valido e pertinente tentativo necessario per ottenere il consenso alle cure
della persona affetta da disturbi mentali. Il trattamento di cui trattasi, deve
essere adottato nel rispetto dei criteri di protezione del paziente e con le
modalità meno invasive possibili ed in modo confacente al contesto generale di
ogni singola situazione contingente.
2.
Gli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) si configurano come uno strumento
capace di perseguire l'obiettivo di entrare in contatto con la persona quando
si ha il fondato sospetto della presenza di alterazioni psichiche. Gli
accertamenti sanitari obbligatori consistono, in particolare, in accertamenti,
visite e trattamenti terapeutici effettuati al domicilio a cura del CSM
competente e con la eventuale collaborazione con la polizia municipale.
3.
Ciascuna ASO è richiesto da un medico e convalidato da un medico
specialista in psichiatria del CSM ed è sottoposto, entro 24 ore, alla
valutazione della Commissione di cui al comma 8 ed ha validità massima di un
mese.
4.
Il trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza ( TSOU) può essere
richiesto da un medico nei confronti di soggetti che presentano evidenti
disturbi comportamentali e tali da far supporre l'esistenza di alterazioni
psichiche. Deve essere convalidato da uno psichiatra ospedaliero, in relazione
alla presenza di alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi
terapeutici e qualora gli stessi non siano accettati dalla persona affetta da
disturbi mentali ; può essere eseguito se necessario, con la collaborazione di
personale delle forze dell'ordine. Ha una validità di 72 ore e deve essere
effettuato nelle divisioni di psichiatria dell’ospedale pubblico . Non è
rinnovabile ed ha finalità prevalentemente diagnostiche. I medici del reparto
possono interrompere il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante,
i familiari od i soggetti che ne hanno la responsabilità dell'interessato ed il
CSM. Il TSOU è sottoposto entro 24 ore alla valutazione della Commissione di
cui al comma 8.
5.
Il Trattamento sanitario obbligatorio( TSO) è disposto da un medico del
DSM e con convalida di un medico specialista in psichiatria ed è sottoposto,
entro 24 ore, alla valutazione della Commissione di cui al comma 9. Qualora
necessario è eseguito in collaborazione con le forze dell'ordine. Ha una durata
massima di due mesi ed è rinnovabile. IL TSO si applica quando ricorrono e si
verificano le seguenti circostanze e condizioni:
a) presenza di gravi
alterazioni psichiche e comportamentali;
b) necessità di trattamento
terapeutico che il paziente non accetta;
c) siano state espletate tutte
le azioni e tutti i tentativi per il consenso al trattamento e siano risultati
inefficaci eventuali ASO e TSOU.
6.
Il TSO può essere effettuato in strutture ospedaliere ed in strutture
extraospedaliere accreditate dalle regioni e dalle province autonome, comprese
le SRA.
7.
I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della struttura
interessata, qualora siano venuti meno i motivi del trattamento. Tale
interruzione deve essere motivata e può avvenire dopo che ci si sia assicurati
che esiste la possibilità di poter concretamente continuare il trattamento
terapeutico. Il provvedimento di interruzione deve essere disposto in forma
scritta.
8.
E' istituita presso ogni sede di Giudice Tutelare una Commissione per i
diritti della persona affetta da disturbi mentali con funzioni ispettive e di
controllo.
9.
La Commissione di cui al comma 8, è presieduta da un giudice tutelare
ed è composta dal giudice tutelare stesso, da uno psichiatra con almeno 10 anni
di attività professionale in strutture pubbliche o convenzionate e da un
rappresentante delle associazioni dei familiari presenti sul territorio. I
membri della Commissione durano in carica tre anni ed hanno diritto ad una
remunerazione su base oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti di enti
pubblici. La medesima Commissione, per il conseguimento dei suoi obiettivi può
avvalersi di consulenti esterni.
10.
La Commissione di cui al comma 8, adotta decisioni in merito a:
a)
valutazione e convalida di ASO; TSOU e di TSO;
b)
ricorsi contro ASO, TSOU e TSO presentati da persone affette da
malattie mentali o da chiunque ne abbia interesse;
c)
reclami o segnalazioni da parte dei cittadini sul funzionamento delle
strutture che effettuano ASO, TSOU e TSO al fine di promuovere gli occorrenti
procedimenti di carattere amministrativo, civile o penale.
11. La persona affetta da
disturbi mentali o chiunque ne abbia interesse, può appellarsi in qualunque
momento alla Commissione di cui al comma 8 per chiedere l'annullamento od una
modifica dell' ASO e del TSO.
Art. 8
1.
Le persone affette da disturbi mentali hanno il diritto ad essere
inserite nelle liste di collocamento obbligatorio, senza alcuna
discriminazione, per portatori di handicap. Le strutture curative devono
supportare l'attività lavorative e collaborare con cooperative sociali promosse
ed istituite per realizzare specifici obiettivi di inserimento sociale.
2.
La difesa degli interessi della persona affetta da disturbi mentali può
essere demandata a persone allo scopo nominate (amministratore di sostegno).
3.
I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con persone
malate di mente maggiorenni.
4.
Il CSM deve adoperarsi per incentivare la convivenza e garantire ai
familiari i necessari supporti psicologici attraverso programmi psicoeducativi.
5.
La persona affetta da disturbi mentali o i suoi familiari o chi ne ha
la responsabilità ha il diritto di scegliere liberamente il medico curante e le
eventuali strutture di ricovero e di supporto.
6.
Le persone affette da disturbi mentali ed i relativi familiari e
soggetti che ne hanno la responsabilità devono essere incentivati a costituire
liberamente associazioni finalizzate alla tutela ed alla difesa dei loro
interessi.
7.
Le associazioni, di cui al comma 6, devono essere consultate, in via
preliminare, dalle strutture del CSM in tutte le decisioni relative alla
politica della salute mentale svolta sul territorio.
Art. 9
1.
I servizi del DSM possono essere sia a gestione pubblica che privata.
2.
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, controllano,
tramite i propri ispettori, la conformità delle strutture del DSM, sia
pubbliche che private, alle disposizioni della presente legge, nonché ai
principi di un corretto ed umano trattamento delle persone affette da disturbi
mentali.
3.
Le Regioni possono prevedere forme di sussidio per i familiari
disponibili a mantenere in famiglia la persona affetta da disturbi mentali.
4.
Per lo svolgimento delle attività del DSM, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono nel rispetto di quanto previsto
in tale materia dalla legislazione vigente, delle case di cura con indirizzo
specifico neuropsichiatrico previste dall'articolo 43 della legge 23 dicembre
1978, n.833, stipulando per tali scopi contratti per il ricovero ospedaliero
volontario o obbligatorio e per ogni altra prestazione appropriata. In tali
circostanze devono essere tenuti in considerazione sia il parere dei
responsabili del DSM ed il parere dell'utenza sia il risultato delle ispezioni
di cui al comma 2.
5.
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo
presenti il parere dei responsabili del DSM, il parere dell'utenza ed il
risultato delle ispezioni di cui al comma 2, possono stipulare convenzioni con
le strutture socio sanitarie presenti sul proprio territorio, abilitandole al
trattamento delle persone affette da disturbi mentali. Tali convenzioni danno
la possibilità alle strutture stesse di poter essere utilizzate dalle ASL, come
parte integrante dell'organizzazione del DSM.
Le ASL, in tali circostanze, qualora non ritengano di dover utilizzare
strutture private, possono procedere tramite la stipula di specifici contratti.
Nell'ambito dell'utilizzazione di tali strutture private , si da la precedenza
a quelle già convenzionate ed a quelle a carattere cooperativo o che utilizzano
il lavoro, anche parziale, delle persone affette da disturbi mentali.
Art. 10
1.
Le Regioni e le province autonome possono istituire agenzie regionali
per la tutela della salute mentale con le seguenti funzioni:
a)
valutare l'efficacia degli interventi relativi alle iniziative di
socializzazione e di riabilitazione realizzati in favore delle persone affette
da disturbi mentali;
b)
controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture
pubbliche e private;
c)
verificare il livello di aggiornamento professionale degli operatori;
d)
promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e
l'istituzione di cooperative dei soggetti ricoverati.
Art. 11
1.
Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici non sono
utilizzati per la realizzazione di strutture in favore delle persone affette da
disturbi mentali. I redditi prodotti dalla loro alienazione sono destinati per
la preparazione di strutture destinate alle persone affette da disturbi mentali
e per il loro funzionamento. La vendita o la locazione di beni mobili ed
immobili degli ex ospedali psichiatrici è sempre attuata ai sensi del comma 5,
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato
dall'articolo 98, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388.
2.
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali possono concedere in uso gratuito agli enti ed alle associazioni
convenzionate, nonché agli organismi del privato sociale, beni di loro
proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, di recupero
e di reinserimento, anche lavorativo, della persona affetta da disturbi
mentali.
Art. 12
1.
Le università, nelle quali siano istituite scuole di specializzazione
di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, nel quadro delle proprie
competenze, partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e secondo le
disposizioni vigenti in materia di autonomia universitaria e nel rispetto delle
norme che disciplinano le convenzioni tra università e regioni, ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n.833, hanno la responsabilità
dei reparti ospedalieri.
2.
Le università di cui al comma 1, provvedono alla gestione di un DSM e
della corrispondente struttura per l'età evolutiva. Per le sedi universitarie
dislocate in più poli d'insegnamento, è garantito che ad ogni polo sia affidata
la responsabilità di un DSM.
3.
Le università sono abilitate a
svolgere, anche a livello nazionale e regionale, attività diagnostiche,
terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello per patologie
mentali particolari.
4.
Le università si attengono ai principi stabiliti dalla presente e dalle
norme regionali.
5.
Alle università sono assicurate l'autonomia direzionale e gestionale
dei servizi di cui al presente articolo, nonché la possibilità di organizzare
gli stessi in modo confacente alle esigenze dell'attività didattica, della
formazione e della specializzazione professionale e della ricerca scientifica a
condizione che siano sempre garantite la tutela dei diritti del malato.
6.
Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad organizzare la
ricerca e la didattica in maniera compatibile con i parametri regionali. Alle
attività di ricerca e di studio svolte nell'ambito delle convenzioni
partecipano, nel rispetto dei propri poteri e competenze e secondo la proprie
qualifiche, gli operatori del DSM, indipendentemente dall'ente di appartenenza.
Art. 13
1.
Le Regioni istituiscono in ogni ASL, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i DSM . Il relativo personale può essere
reperito anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, di
trasferimenti e di inquadramenti. Entro due anni la ASL deve svolgere ogni più
efficace operazione che sia in grado di assicurare il completamento dei servizi
stabiliti, se del caso ricorrendo a idonee strutture convenzionate.
2.
I Prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al
comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità comunali o
regionali, anche mediante requisizione provvisoria di edifici pubblici o
privati previsti dalla presente legge.
3.
Qualora una Asl non provveda all'istituzione dei DSM entro il termine
di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario
ad acta con lo specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale
e strutture.
4.
Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1, il Presidente della Giunta non abbia ancora nominato il commissario ad acta,
quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della salute.
Art. 14
1.
Per l'individuazione precoce delle situazioni di rischio
psicopatologico e dei disturbi psichici, il Ministro della salute, con proprio
decreto, stabilisce le modalità di realizzazione di specifici programmi atti
alla diffusione di appropriati e soddisfacenti interventi presso le scuole, ad
iniziare da quelle materne. I programmi devono prevedere procedure di screening
e preparazione degli insegnanti.
2.
Il Ministero della salute, con proprio decreto, stabilisce la
realizzazione di programmi informativi per la popolazione al fine di ridurre e
superare i pregiudizi dello stigma, promuove, inoltre programmi di formazione
per medici di medicina generale nel settore della salute mentale e programmi di
ricerca per la diagnosi precoce.
Art. 15
1.
I costi derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a
carico del Fondo sanitario nazionale. Una quota non inferiore al 5 per cento
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale è destinata al funzionamento
delle attività per la tutela della salute mentale.
2.
Per il finanziamento delle attività della tutela della salute mentale
in età evolutiva, in aggiunta alle risorse derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, è destinata una quota non inferiore al 5 per
cento delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
Art. 16
1.
Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
abrogati.
Art. 17
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.